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DPCM 2 MARZO 2021, LE NUOVE MISURE

DPCM 2 MARZO 2021, LE NUOVE MISURE

Con l’approvazione del nuovo DPCM del 2/3/2021 che avrà validità dal 6/3 al 6/4/2021 entrano in vigore le nuove misure anticontagio, con qualche novità rispetto alle precedenti.

Viene confermata la suddivisione dell'Italia in 4 zone (bianca, gialla, arancione e rossa) in base al livello di rischio (quantificato dall'Rt). Settimanalmente, un’ordinanza del Ministero della Salute ufficializzerà la collocazione delle Regioni nelle varie zone, in base al monitoraggio del CTS e all’Rt stesso.

Inoltre con il Decreto Legge N. 2 del 14/1/2021 è stato prorogato lo stato d’emergenza al 30/4/2021 e con il Decreto Legge N. 15 del 23/2/2021 è sancito il divieto di spostamento tra regioni (salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità) fino al 27/3/2021.

Di seguito le principali novità e le misure confermate.

 

ZONE BIANCHE

Nelle zone bianche si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

 

SCUOLA

Zone rosse – Dal 6 marzo si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;

2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;

3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

 

MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande ed enoteche; l’asporto non deve consumarsi sul posto o nelle adiacenze. Il divieto di asporto resta in vigore per le attività con codice Ateco prevalente 56.3 ( bar e altri esercizi simili senza cucina).

 

SERVIZI ALLA PERSONA

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

 

SPOSTAMENTI

Zona gialla:

· Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (in questo caso va presentata l’apposita autocertificazione);

· Vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalla Regione, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (anche in questo caso occorre esibire l’autocertificazione).

· E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di 2 persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione. E' sempre consentito il rientro presso la residenza, domicilio e abitazione;

· E' consentito lo spostamento nelle seconde case al nucleo familiare e soltanto se la casa è disabitata. E' vietato raggiungere la seconda casa con amici e parenti;

Zona arancione:

· Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità

(previo esibizione dell’autocertificazione);

· Vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalla Regione, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio, abitazione, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (anche in questo caso va esibita l’autocertificazione). E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di 2 persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno dello stesso Comune, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5mila abitanti. Qualora infatti la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. E' sempre consentito il rientro presso la residenza, domicilio e abitazione;

· E' consentito lo spostamento nelle seconde case al nucleo familiare e soltanto se la casa è disabitata. E' vietato raggiungere la seconda casa con amici e parenti;

Zona rossa:

· Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità

(previo esibizione dell’autocertificazione);

· Vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalla Regione, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio, abitazione e anche all’interno del territorio stesso, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (previo esibizione dell’autocertificazione).

· E’ vietato lo spostamento in abitazioni private diverse dalla propria, salvo per esigenze di

lavoro, studio, salute e necessità;

· Vietato lo spostamento nelle seconde case;

Alleghiamo alla presente il testo originario del DPCM. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare l’Associazione al numero 041.486477 (interni 30,31,32) - 335.6908916 o via mail info@artigianidelmiranese.it.

 

Riportiamo anche un utile link messo a disposizione dal ministero con il riepilogo, sempre aggiornato, di tutte le disposizioni in vigore: www.covidzone.info/

 

Photo credit: Ansa


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